Art. 3 LDDS

Ammissione

1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.
2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.
3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 7 cpv. 5bis OLS: Idoneità al collocamento di cittadini stranieri
    · 19/09/2000 · 22 citazioni
  2. 2
    Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 e art. 3 cpv. 3 LDDS)
    · 05/06/2002 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    Caso poco grave
    · 12/01/1987 · 8 citazioni Riassunto
  4. 4
    Assunzione di stranieri senza permesso di lavoro. 1. Qualora si tratti di attività lucrativa esercitata in modo dipendente è irrilevante conoscere il rapporto di diritto civile che vincola contrattualmente lo straniero…
    · 16/07/1973 · 8 citazioni Riassunto
  5. 5
    Obbligo di notifica da parte dell'alloggiatore di uno straniero
    · 20/03/2003 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 117 cpv. 1 LStr); procurare un'attività lucrativa illegale (art. 116 cpv. 1 lett. b LStr)
    · 10/06/2011 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.