Art. 3 LDDS
Ammissione
1 L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.
2 Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.
3 Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 7 cpv. 5bis OLS: Idoneità al collocamento di cittadini stranieri22 citazioni
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2Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 23 cpv. 4 e art. 3 cpv. 3 LDDS)8 citazioni
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3Caso poco grave8 citazioni
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4Assunzione di stranieri senza permesso di lavoro. 1. Qualora si tratti di attività lucrativa esercitata in modo dipendente è irrilevante conoscere il rapporto di diritto civile che vincola contrattualmente lo straniero…8 citazioni
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5Obbligo di notifica da parte dell'alloggiatore di uno straniero2 citazioni
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6Impiego di straniere non autorizzate a lavorare in Svizzera (art. 117 cpv. 1 LStr); procurare un'attività lucrativa illegale (art. 116 cpv. 1 lett. b LStr)1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Widerruf der Niederlassungsbewilligung; Familiennachzug39 citazioni
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39 citazioni
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35 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.