Fatti

Il Tribunale superiore del Cantone di Lucerna ha condannato il ricorrente X., direttore del club sauna "B.", per il ripetuto impiego intenzionale di straniere senza autorizzazione, la ripetuta violazione dell'obbligo di notifica, il ripetuto esercizio senza autorizzazione e il ripetuto porto d'armi vietato. Le cinque donne straniere dalla Polonia e dall'Ungheria che si prostituivano nel club sauna erano entrate come turiste, senza regolarizzare il loro soggiorno. X. alloggiava le prostitute a pagamento nel club, senza notificarlo alla polizia locale.

Legge

Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2 cpv. 2 ANAG. Egli sostiene che, ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 ANAV, l'obbligo di notifica riguarda solo l'ospite, cioè colui che fornisce alloggio a uno straniero che non è alle sue dipendenze. Poiché egli è considerato datore di lavoro delle straniere, non è anche ospite ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 ANAG e quindi non era soggetto all'obbligo di notifica.

Il Tribunale federale accoglie questo argomento. Esso afferma che l'obbligo di notifica dell'ospite ai sensi dell'art. 2…