Fatti

Il ricorrente [X.] gestiva una lavanderia chimica nei locali affittati dalla convenuta [Y. AG] nel centro commerciale [A.] -Center. La convenuta ha risolto il contratto di locazione con lettera dell'11 ottobre 2005 con decorrenza dal 20 aprile 2006. Il ricorrente ha contestato il licenziamento come abusivo e ha chiesto in via subordinata una proroga iniziale del contratto di locazione.

L'ufficio di conciliazione per i rapporti di locazione e affitto del tribunale del circondario Werdenberg-Sargans ha riconosciuto la validità del licenziamento e ha prorogato il contratto di locazione scaduto fino al 30 aprile 2007. Entrambe le parti non hanno accettato questa decisione e si sono rivolte al tribunale del circondario Werdenberg-Sargans.

Il tribunale del circondario ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento e ha accolto quella di rifiuto della proroga. Contro le due sentenze dell'8 marzo 2006, il ricorrente ha presentato appello cantonale al tribunale cantonale di San Gallo, mantenendo le sue richieste.

Il tribunale cantonale ha riunito i due procedimenti e ha respinto gli appelli, riducendo però l'indennizzo che il ricorrente doveva pagare alla convenuta per le spese processuali di primo grado a Fr. 120.--.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'appello del ricorrente e ha stabilito che l'istanza precedente ha fatto le constatazioni di fatto che sono vincolanti per il Tribunale federale. La scrittura di appello contiene numerose affermazioni che vanno al di là delle constatazioni di fatto nella sentenza impugnata, senza che siano state presentate doglianze di fatto che corrispondano ai requisiti di motivazione suddetti.

L'istanza precedente ha ritenuto che, contrariamente all'opinione del ricorrente, non si verifichi né un licenziamento abusivo ai sensi dell'art. 271 cpv. 1 CO, né uno ai sensi dell'art. 271a cpv. 2 CO. Il ricorrente non ha presentato nulla nella sua scrittura di appello che metta in discussione la…