Fatti
Il caso riguarda un contratto di locazione tra la società [A. AG] come locatore e [B.] come inquilino. Il locatore ha rescisso il contratto di locazione più volte, inizialmente il 30 ottobre 2003 e il 25 novembre 2003 in base all'art. 257f CO (dovere di diligenza e considerazione dell'inquilino) e l'8 dicembre 2003 in base all'art. 257d CO (morosità dell'inquilino). L'inquilino ha contestato i licenziamenti presso l'autorità di conciliazione. Il locatore ha presentato una richiesta di sfratto contro l'inquilino. Il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione del giudice unico e ha stabilito che i tre licenziamenti del locatore sono invalidi. La richiesta di sfratto del locatore è stata respinta.Legge
Il Tribunale federale ha confermato la decisione del Tribunale superiore. Per quanto riguarda il licenziamento del 30 ottobre 2003 in base all'art. 257f CO, il Tribunale federale ha affermato che, sebbene sia stata effettuata una diffida, non vi era stata una violazione così grave degli obblighi dell'inquilino da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto di locazione. Per quanto riguarda il licenziamento dell'8 dicembre…