Fatti

La [X. AG] (attrice) e la [Y. AG] (convenuta) sono concorrenti nel settore dell'estrazione, della lavorazione e del trasporto di materiali di sabbia e ghiaia, nonché di detriti da costruzione. L'attrice ha ottenuto nel 2000 un'autorizzazione per la costruzione di un impianto di lavorazione del calcestruzzo. La convenuta ha presentato un ricorso contro di essa, che è stato tuttavia respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna.

L'attrice ha quindi citato in giudizio la convenuta dinanzi all'Obergericht del Cantone di Lucerna per ottenere il risarcimento e l'indennizzo per i ritardi nella costruzione causati dal ricorso. L'Obergericht ha respinto la domanda, poiché non ha potuto stabilire alcuna limitazione della concorrenza o concorrenza sleale.

L'attrice ha presentato appello contro la sentenza dell'Obergericht e ha chiesto di annullare la sentenza e di rinviare la causa alla corte inferiore per una nuova decisione.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato l'appello e ha stabilito che l'attrice fondava le sue pretese sull'art. 12 della Legge sui cartelli (LCart) e sull'art. 9 della Legge contro la concorrenza sleale (LCSl). Tuttavia, il Tribunale ha concluso che il ricorso della convenuta non costituiva una limitazione della concorrenza o una concorrenza sleale.

Il Tribunale federale ha affermato che la presentazione di un'opposizione o di un ricorso contro una costruzione non costituisce un atto di concorrenza ai sensi della Legge sui cartelli, poiché le manca il collegamento diretto con il mercato. L'attrice non ha quindi potuto trarre alcun vantaggio dall'art. 5 LCart.

Il Tribunale ha anche esaminato se la convenuta, presentando il ricorso, avesse ostacolato l'attrice nell'avvio o nell'esercizio della concorrenza o avesse svantaggiato la controparte sul mercato. Tuttavia, ha concluso che la convenuta non aveva violato l'art. 7 LCart,…