Fatti

La controversia oppone un fornitore di prestazioni (l'Associazione dell'Ospedale X) a un assicuratore malattia (Visana) riguardo al diritto di quest'ultimo di subordinare il rimborso delle spese di ricovero per una durata superiore a 30 giorni alla giustificazione medica da parte del fornitore di un prolungamento del ricovero. Le tre pazienti assicurate presso Visana sono state ricoverate presso l'Ospedale di G. gestito dall'Associazione dell'Ospedale X. Per ciascuna di esse, Visana ha rilasciato una garanzia di pagamento limitata a 30 giorni, con la possibilità di proroga sulla base di una relazione medica. L'ospedale ha rifiutato di fornire tali relazioni, ritenendo che la limitazione sistematica della durata della garanzia mettesse in dubbio la convenienza economica del trattamento. Visana ha quindi rimborsato solo i primi 30 giorni di ricovero. L'Associazione dell'Ospedale X ha quindi adito il Tribunale arbitrale cantonale per ottenere il pagamento delle spese rimanenti.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che gli assicuratori malattia abbiano non solo il diritto, ma anche l'obbligo di esercitare, con l'assistenza del loro medico consulente, un controllo costante del trattamento ospedaliero al fine di verificarne la convenienza economica, conformemente agli artt. 32 cpv. 1, 39 cpv. 1, 49 cpv. 3 e 57 LAMal. Una limitazione della durata della garanzia di pagamento, che può essere successivamente prorogata sulla base di informazioni mediche, è un mezzo adeguato per assicurarsi della giustificazione medica di un ricovero ospedaliero relativamente lungo. Tuttavia, questo controllo deve rispettare alcuni principi: non…