Fatti
La ricorrente è stata condannata dal Tribunale superiore del Cantone di Berna con sentenza del 10 maggio 2019 a una pena detentiva parzialmente condizionale di complessivi 36 mesi, di cui 10 mesi dichiarati incondizionatamente eseguibili. L’esecuzione della parte residua di 26 mesi è stata sospesa e il periodo di prova fissato a due anni. La sentenza è divenuta definitiva.
In data 7 aprile 2021, i Servizi di probation e di esecuzione della pena dell’Ufficio per l’esecuzione penale del Cantone di Berna (BVD) hanno offerto alla ricorrente di iniziare l’esecuzione della pena a decorrere dal 16 agosto 2021. Quest’ultima ha quindi presentato una domanda di autorizzazione per la particolare forma di esecuzione della pena del monitoraggio elettronico (sorveglianza elettronica) o, in alternativa, per l’autorizzazione alla semilibertà. Con provvedimento del 23 agosto 2021, il BVD ha respinto le domande.
Contro tale decisione, la ricorrente ha proposto ricorso alla Direzione della sicurezza del Cantone di Berna (SID) il 23 settembre 2021, respinto con decisione del 27 settembre 2022. Il Tribunale superiore del Cantone di Berna ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione con ordinanza del 16 marzo 2023.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso penale al Tribunale federale e chiede l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale superiore del Cantone di Berna del 16 marzo 2023. Chiede altresì che venga autorizzata l’esecuzione della pena nella forma del monitoraggio elettronico (Front Door) e che la causa venga rinviata all’autorità di grado inferiore per una nuova decisione.
Legge
Il Tribunale federale modifica la propria giurisprudenza in materia di determinazione della durata massima di 12 mesi per l’esecuzione di una pena detentiva nella forma della sorveglianza elettronica (art. 79b cpv. 1 lett. a CP) in caso di pene detentive parzialmente condizionali. In precedenza, ai fini del calcolo della durata massima si faceva riferimento alla pena detentiva complessiva (parte condizionale e parte incondizionata). Ora, invece, rileva unicamente la parte della pena parzialmente condizionale dichiarata incondizionatamente eseguibile.
Questa modifica della giurisprudenza si basa su un’interpretazione esaustiva della legge, tenuto conto in particolare dei dibattiti parlamentari in occasione dell’introduzione dell’art. 79b CP. Dalle relative fonti legislative emerge che il legislatore ha equiparato la parte incondizionata di una pena detentiva parzialmente condizionale fino a 12 mesi all’esecuzione di una pena detentiva incondizionata fino a 12 mesi. Tale equiparazione è stata esplicitamente sottolineata nel dibattito parlamentare, in particolare dal rappresentante della maggioranza, il quale ha evidenziato che non vi è alcuna ragione di distinguere tra le due forme di pena detentiva della stessa durata.
La precedente giurisprudenza, che faceva riferimento alla pena complessiva, portava a risultati contraddittori: mentre in caso di pena detentiva incondizionata di 10 mesi era possibile l’esecuzione con sorveglianza elettronica, ciò non era possibile in caso di pena detentiva parzialmente condizionale con una parte incondizionata di 10 mesi e una pena complessiva di 36 mesi. Tale disparità di trattamento è stata giustamente criticata dalla dottrina, poiché non è conforme né al tenore letterale né alla finalità della norma. L’approccio di prevenzione speciale di entrambe le forme di esecuzione (semilibertà e monitoraggio elettronico) mira a minimizzare gli effetti negativi della privazione della libertà, indipendentemente dal fatto che si tratti di una pena incondizionata o parzialmente…