Fatti
I., nato nel 1969, era alle dipendenze dell'ospedale X. dal 1° agosto 2009 e pertanto assicurato in modo obbligatorio contro gli infortuni presso AXA Assicurazioni SA (AXA). Il 1° dicembre 2009 è stato ricoverato presso l'ospedale Y. per intossicazione mista e insufficienza multiorgano. Il 4 luglio 2010, I. ha presentato una denuncia di sinistro all'AXA. Con decisione del 28 gennaio 2011, l'AXA ha negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Basilea Città ha accolto i ricorsi presentati. L'AXA ha quindi presentato un ricorso di diritto pubblico.Legge
Il Tribunale federale afferma che il diritto a prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sussiste anche in caso di suicidio o autolesionismo commesso in stato di totale incapacità di discernimento, solo se sono soddisfatti i criteri della nozione di infortunio. Il legislatore non ha voluto equiparare ogni suicidio o tentativo di suicidio a un infortunio, ma solo quello commesso in stato di totale incapacità di discernimento.
Nel caso in esame, il criterio della subitaneità non è…