Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso di diritto pubblico contro una decisione della Corte d'appello del Cantone di Friburgo relativa all'ammissibilità dell'opposizione in un procedimento esecutivo per titoli di credito. I principali elementi di fatto sono i seguenti: - La controversia oppone Ch. a D. nell'ambito di un procedimento esecutivo per titoli di credito. - La Corte d'appello ha applicato la sua giurisprudenza relativa al divieto dei "veri nova" nella procedura di ricorso contro la sentenza di fallimento (art. 174 LEF) alla procedura di ricorso contro la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione nel procedimento esecutivo per titoli di credito. - Ciò ha portato la Corte d'appello a dichiarare inammissibili: - L'eccezione di prescrizione cambiaria (art. 1069 CO) sollevata per la prima volta in appello; - Gli acconti versati dal ricorrente prima della decisione di primo grado, considerati come "pseudo-nova".

Legge

La principale questione giuridica è se l'ammissibilità dei "nova" (fatti nuovi) nella procedura di ricorso contro la decisione sull'ammissibilità dell'opposizione nel procedimento esecutivo per titoli di credito sia disciplinata esclusivamente dal diritto cantonale o se esistano norme federali in materia. Il Tribunale federale ritiene che, secondo la giurisprudenza e una parte della dottrina, la nozione di "nova" in questo tipo di ricorso sia disciplinata dal diritto cantonale di procedura, che ne…