Fatti

Nel pignoramento n. 595 650 intentato da Alberto Stucchi a Chiasso contro Fausto Crespi, il DTF ha annullato il pignoramento condotto dall'Ufficio esecuzioni di Ginevra. Crespi, domiciliato a Milano, aveva presentato un reclamo per violazione dell'art. 46 LEF che stabilisce il foro del pignoramento, poiché l'indirizzo indicato sulla cambiale (34 avenue Weber, Ginevra) non costituiva un'elezione di domicilio di pagamento in Svizzera ai sensi dell'art. 50 cpv. 2 LEF.

Legge

Secondo la costante giurisprudenza del DTF, la semplice stipulazione di un luogo di pagamento in Svizzera non è sufficiente a giustificare l'applicazione dell'art. 50 cpv. 2 LEF. Tale stipulazione non può essere interpretata come un'elezione di domicilio ai sensi di questa disposizione di legge, in assenza di altre circostanze di fatto che manifestino chiaramente l'intenzione del debitore domiciliato all'estero.

Tuttavia, nel campo del diritto cambiario e dei titoli al portatore, la stipulazione di un luogo di pagamento comporta un'elezione di domicilio attributiva di foro. Ma questo non è il caso in questione, dove la menzione "34 Avenue Weber, Ginevra" è semplicemente indicata come indirizzo del ricorrente, senza alcuna ulteriore precisazione che constati chiaramente un'elezione di domicilio di…