Art. 50 LEF
Foro del debitore domiciliato all’estero
1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima.
2 I debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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16 citazioni
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2Foro dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 e art. 50 cpv. 2 LEF)4 citazioni
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3Elezione di un domicilio speciale in Svizzera da parte di un debitore domiciliato all'estero (art. 50 cpv. 2 LEF)3 citazioni
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4DTF 47_III_143 citazioni01/01/1921 · 3 citazioni
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5Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 LEF)2 citazioni
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62 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni09/07/2009 · 1 citazioni de
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Fortsetzung einer Betreibung; örtliche Zuständigkeit1 citazioni
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Anerkennung eines ausländischen Nachlassvertrages oder eines ähnlichen Verfahrens0 citazioniPS230145· 10/10/2023 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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