Art. 50 LEF

Foro del debitore domiciliato all’estero

1 Per le obbligazioni assunte a conto di una loro azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi alla sede della medesima.
2 I debitori domiciliati all’estero, che per l’adempimento di un’obbligazione hanno eletto un domicilio speciale nella Svizzera, possono essere escussi per la medesima al domicilio eletto.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 11/05/1988 · 6 citazioni
  2. 2
    Foro dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 e art. 50 cpv. 2 LEF)
    · 05/04/1993 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Elezione di un domicilio speciale in Svizzera da parte di un debitore domiciliato all'estero (art. 50 cpv. 2 LEF)
    · 07/01/1963 · 3 citazioni
  4. 4
    DTF 47_III_14
    01/01/1921 · 3 citazioni
  5. 5
    Luogo dell'esecuzione (art. 46 cpv. 1, art. 48 LEF)
    · 15/09/1993 · 2 citazioni Riassunto
  6. 6
    · 16/08/1960 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/07/2009 · 1 citazioni de
  • Fortsetzung einer Betreibung; örtliche Zuständigkeit
    · 06/03/2006 · 1 citazioni de
  • Anerkennung eines ausländischen Nachlassvertrages oder eines ähnlichen Verfahrens
    PS230145
    · 10/10/2023 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.