Fatti

Questo caso riguarda un'azione di paternità relativa a un figlio dichiarato illegittimo. Ai sensi dell'art. 316 cpv. 2 CC, il termine per intentare tale azione decorre dal giorno in cui la sentenza che dichiara l'illegittimità del figlio è passata in giudicato. Le disposizioni del diritto procedurale cantonale secondo le quali l'autorità di cosa giudicata acquisita per scadenza del termine di ricorso o per ritiro di un ricorso è retroattivamente riportata a una data anteriore (ad esempio al giorno della pronuncia della sentenza) non devono essere prese in considerazione nel calcolo del termine per intentare l'azione di paternità.

Legge

Il Tribunale federale ha stabilito che il termine di un anno previsto dall'art. 316 cpv. 2 CC per intentare un'azione di paternità decorre solo dal giorno in cui la sentenza che dichiara il figlio illegittimo è passata in giudicato, e non dal giorno in cui la sentenza è stata pronunciata. Questa interpretazione si basa sul fatto che l'art. 316 cpv. 1 CC subordina la possibilità di intentare un'azione di paternità alla condizione che il figlio sia stato precedentemente dichiarato illegittimo da una sentenza passata in giudicato.

Pertanto, una sentenza che dichiara il figlio illegittimo, ma che non è ancora passata in giudicato, non può far decorrere il termine di cui all'art. 316 cpv. 2 CC. Allo stesso modo, le disposizioni del diritto procedurale cantonale che prevedono che l'autorità di cosa giudicata sia retroattivamente riportata alla data di pronuncia della sentenza non sono rilevanti per il calcolo di tale termine, poiché è determinante solo la data effettiva di passaggio in giudicato della sentenza.

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