Art. 316 CC
Vigilanza sugli affiliati
1 L’affiliante abbisogna di un’autorizzazione dell’autorità di protezione dei minori o di un altro ufficio del suo domicilio designato dal diritto cantonale e soggiace alla loro vigilanza.
1bis Se un affiliando viene accolto a scopo di futura adozione, è competente un’unica autorità cantonale.
2 Il Consiglio federale emana norme esecutive.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 316 CC: vigilanza sui minorenni collocati presso genitori affilianti11 citazioni
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2Autorizzazione all'accoglimento di minori a scopo di affiliazione; legittimazione a ricorrere; diritto cantonale3 citazioni
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3DTF 61_II_1483 citazioni05/07/1935 · 3 citazioni
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4DTF 56_II_3423 citazioni16/10/1930 · 3 citazioni
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5Azione di paternità concernente un infante dichiarato illegittimo2 citazioni
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6DTF 72_I_3431 citazioni01/01/1946 · 1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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13 citazioni14/07/2003 · 13 citazioni de
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3 citazioni
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VB.2017.008263 citazioni30/06/2017 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.