Fatti
Parti e svolgimento del procedimento:
Le società a garanzia limitata [A.] e società a garanzia limitata [B.] (ricorrenti) gestiscono asili nido nella città di Lucerna e disponevano delle relative autorizzazioni. La città di Lucerna, rappresentata dalla Divisione Infanzia, Gioventù e Famiglia (IGF), ha adeguato il 1° gennaio 2019 le direttive di qualità per l’autorizzazione e la vigilanza degli asili nido. Secondo il punto 3.2 lett. b di tali direttive, ogni ente gestore avrebbe dovuto impiegare, entro il 31 dicembre 2024, almeno una persona di assistenza formata con un titolo riconosciuto a livello terziario (ad es. educatore/trice per l’infanzia diploma SUP, educatore/trice sociale diploma SUP). Con 30 posti occupati, tale persona avrebbe dovuto essere assunta al 100% del tempo di lavoro, mentre la percentuale di impiego si sarebbe adeguata in base al numero di posti occupati, in più o in meno.
Le ricorrenti hanno contestato tali prescrizioni e, il 14 luglio 2021, hanno chiesto alla città di Lucerna l’emanazione di un provvedimento impugnabile. La città di Lucerna le ha obbligate, con provvedimento del 18 novembre 2021, a rispettare i requisiti a partire dal 1° gennaio 2025. Contro tale provvedimento, le ricorrenti hanno proposto ricorsi amministrativi al Tribunale cantonale di Lucerna, i quali sono stati respinti con sentenza del 1° febbraio 2023. Contro tale sentenza, le ricorrenti hanno presentato, il 9 marzo 2023, ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Domanda delle ricorrenti:
Le ricorrenti hanno chiesto che venisse accertato che le direttive di qualità, in particolare le prescrizioni relative all’organizzazione e allo status formativo del personale, non fossero giuridicamente vincolanti per mancanza di una base legale sufficiente nonché per violazione dei presupposti formali e materiali di un’interferenza nella libertà economica. Inoltre, hanno chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale cantonale di Lucerna del 1° febbraio 2023 e del provvedimento della città di Lucerna del 18 novembre 2021.
Questioni procedurali:
Il Tribunale federale ha riunito i procedimenti 5A_198/2023 e 5A_199/2023 ai sensi dell’art. 71 LTF in combinato disposto con l’art. 24 PC. Le ricorrenti hanno inoltre chiesto un secondo scambio di scritti, l’acquisizione degli atti pregressi e la riunione dei procedimenti. Il Tribunale federale ha respinto la domanda di secondo scambio di scritti e ha dichiarato inammissibile l’integrazione del ricorso presentata dopo la scadenza del termine. Le ricorrenti non avevano presentato alcuna domanda di ripristino del termine per il ricorso.
Legge
1. Ammissibilità del ricorso:
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto l’ammissibilità del ricorso. Ha constatato che il ricorso in materia civile rappresentava il mezzo di ricorso corretto, trattandosi di una questione di diritto pubblico connessa al diritto civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF). Le ricorrenti erano legittimate a proporre ricorso e lo avevano fatto tempestivamente. La domanda di accertamento delle ricorrenti, secondo cui le direttive di qualità non avrebbero dovuto avere efficacia per tutti gli esercenti di asili nido nella città di Lucerna, è stata considerata inammissibile, poiché un tale interesse astratto non era stato dimostrato. Inoltre, il ricorso contro il provvedimento della città di Lucerna del 18 novembre 2021 non era ammissibile, poiché potevano essere impugnate solo le sentenze dei tribunali cantonali superiori (art. 75 cpv. 2 LTF).
2. Requisiti formali del ricorso:
Il Tribunale federale ha ricordato che la motivazione del ricorso (art. 42 cpv. 2 e art. 106 cpv. 1 LTF) avrebbe dovuto essere contenuta integralmente nell’atto di ricorso presentato entro il termine. Un’integrazione o un miglioramento del ricorso nel quadro di un secondo scambio di scritti non era ammissibile. L’integrazione del ricorso presentata dopo la scadenza del termine è stata quindi dichiarata inammissibile. È stato inoltre precisato che l’assenza per ferie della rappresentante legale delle ricorrenti non costituiva un ostacolo non imputabile che avrebbe giustificato il ripristino del termine.
3. Esame sostanziale della libertà economica (art. 27 Cost.):
Le ricorrenti hanno sostenuto che l’obbligo di rispettare le direttive di qualità violasse la loro libertà economica (art. 27 Cost.). Il Tribunale federale ha esaminato se l’interferenza nella libertà economica fosse giustificata. Ha constatato che la libertà economica è garantita, ma che le limitazioni sono ammissibili a determinate condizioni (art. 36 Cost.). L’interferenza avrebbe dovuto avere una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio di proporzionalità.
4. Base legale dell’interferenza:
Il Tribunale federale ha esaminato se le direttive di qualità costituissero una base legale sufficiente per l’interferenza. Ha fatto riferimento alle basi giuridiche federali, in particolare all’art. 316 CC e all’ordinanza sulla custodia dei minori (OAMin), che attribuiscono ai Cantoni la competenza a disciplinare la materia della custodia dei minori. I Cantoni possono emanare disposizioni più rigorose per garantire la protezione dei minori. Le direttive di qualità della città di Lucerna si basavano su un regolamento…