Fatti
Il ricorrente K., un rifugiato riconosciuto dalla Turchia, dispone di un permesso di domicilio nel Cantone di Zurigo. Ha richiesto il cambio di Cantone per il Cantone di Basilea Città, richiesta tuttavia respinta dal Dipartimento di Polizia e Militare del Cantone di Basilea Città. Il Tribunale d'Appello del Cantone di Basilea Città ha confermato tale rifiuto. Pertanto, K. ha presentato un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale Federale.Legge
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che K., in quanto rifugiato riconosciuto con permesso di domicilio, ha in linea di principio il diritto di cambiare Cantone. Questo diritto deriva dall'Accordo di Domicilio tra la Svizzera e la Turchia. Il Tribunale Federale ha chiarito che gli Accordi di Domicilio valgono anche per i rifugiati e che essi possono invocarli senza che il loro Stato d'origine debba concedere loro protezione diplomatica.
Il cambio di Cantone può essere negato a K. solo se sussiste un motivo di espulsione ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 LDDS e l'espulsione dalla Svizzera sarebbe proporzionata. Tuttavia, il Tribunale Amministrativo aveva esaminato solo se fosse ragionevole per K. tornare nel Cantone di Zurigo. Ciò non è sufficiente per negare il cambio di Cantone.…