Fatti
Le banche A. e B. avevano assicurato il loro personale presso la cooperativa X. Quando all'inizio del 1994 furono acquisite rispettivamente dalla G. e dalla L., queste ultime hanno disdetto i relativi contratti di affiliazione con la X. al 31 dicembre 1994. Anche il personale informatico che era passato all'azienda M. ne è stato interessato. Apparentemente, anche la S. e la T. hanno disdetto i loro rispettivi contratti di affiliazione con la X. al 31 dicembre 1994. La X. ha presentato all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali il 18 dicembre 2000 un piano di ripartizione, che è stato approvato con decisione del 25 aprile 2002. Contro questo hanno presentato senza successo ricorso amministrativo alla Commissione federale di reclamo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità la G. (che in precedenza aveva acquisito la L.), l'istituto di previdenza della G., la M. e l'istituto di previdenza della M. Successivamente hanno presentato ricorso amministrativo al Tribunale federale, che ha accolto parzialmente il ricorso.Legge
Il Tribunale federale ritiene che il piano di ripartizione sia in linea di principio sufficientemente chiaro e comprensibile. Tuttavia, è da criticare il fatto che la controparte non abbia calcolato il capitale di copertura per i cessati e per i superstiti sulla stessa data di riferimento. Per il personale uscente si è basata sul 31 dicembre 1994, mentre ha determinato il capitale di copertura dei superstiti al 1° gennaio 1995. Ciò non è ammissibile, in quanto la liquidazione parziale deve essere effettuata su una data di riferimento…