Fatti

A. ha gestito un'officina meccanica come lavoratore autonomo a partire dal 1° novembre 1984 senza affiliarsi a un istituto di previdenza. A causa di un tumore al cervello, ha beneficiato di una rendita AI parziale a partire dal 1° aprile 1989. Dal 1° gennaio 1994, A. è impiegato in un'officina ed è affiliato alle Retraites Populaires per la previdenza professionale obbligatoria. A seguito di un peggioramento della sua malattia, è diventato totalmente invalido a partire dal 9 maggio 1994 e ha chiesto alle Retraites Populaires di pagargli una rendita d'invalidità. L'istituto ha rifiutato, sostenendo che il caso assicurativo era precedente all'affiliazione.

Legge

Il Tribunale cantonale ha respinto la domanda di A. in quanto, secondo la giurisprudenza, quando l'incapacità lavorativa all'origine dell'invalidità è insorta prima dell'affiliazione all'istituto di previdenza, quest'ultimo non è tenuto a erogare prestazioni d'invalidità. Questo principio si applica anche in assenza di qualsiasi rapporto previdenziale precedente, poiché il sistema legale mira a distinguere i rischi assicurati da un determinato istituto da quelli che non lo sono.

Pertanto, il Tribunale federale ha stabilito che il ricorrente, non essendo assicurato al momento del sopraggiungere dell'incapacità lavorativa all'origine della sua invalidità, non può pretendere prestazioni d'invalidità dalla previdenza professionale…