Art. 4 LPP
Assicurazione facoltativa
1 I salariati e gli indipendenti non sottoposti all’assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.
2 Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell’articolo 8, sono applicabili per analogia all’assicurazione facoltativa.
3 Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell’ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano.
4 I contributi e i conferimenti degli indipendenti all’istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prelievo anticipato e pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato nella previdenza professionale facoltativa7 citazioni
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2Prestazioni di previdenza e di libero passaggio nell'ambito di una successione4 citazioni
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3Prelievo anticipato e pagamento in contanti del capitale di vecchiaia accumulato nell'ambito della previdenza professionale facoltativa3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Berufliche Vorsorge (Anschlussvertrag)4 citazioni
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Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung)3 citazioni
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Berufliche Vorsorge (Barauszahlung Freizügigkeitsleistung)2 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.