Art. 4 LPP

Assicurazione facoltativa

1 I salariati e gli indipendenti non sottoposti all’assicurazione obbligatoria possono farsi assicurare facoltativamente secondo la presente legge.
2 Le disposizioni sull’assicurazione obbligatoria, segnatamente i limiti di reddito stabiliti nell’articolo 8, sono applicabili per analogia all’assicurazione facoltativa.
3 Gli indipendenti hanno inoltre la possibilità di assicurarsi unicamente presso un istituto di previdenza attivo nell’ambito della previdenza più estesa, in particolare anche presso un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale. In tal caso, i capoversi 1 e 2 non si applicano.
4 I contributi e i conferimenti degli indipendenti all’istituto di previdenza devono essere devoluti durevolmente alla previdenza professionale.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prelievo anticipato e pagamento in contanti dell'avere di vecchiaia accumulato nella previdenza professionale facoltativa
    · 12/03/2008 · 7 citazioni Riassunto
  2. 2
    Prestazioni di previdenza e di libero passaggio nell'ambito di una successione
    · 24/04/2003 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Prelievo anticipato e pagamento in contanti del capitale di vecchiaia accumulato nell'ambito della previdenza professionale facoltativa
    · 08/10/2009 · 3 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Berufliche Vorsorge (Anschlussvertrag)
    · 19/05/2014 · 4 citazioni de
  • Berufliche Vorsorge (Hinterlassenenleistung)
    · 10/02/2015 · 3 citazioni de
  • Berufliche Vorsorge (Barauszahlung Freizügigkeitsleistung)
    · 29/06/2016 · 2 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.