Fatti

Il signor D., nato nel 1961, gestiva dal 1996 insieme ad A. come società semplice l'azienda agricola Y. presa in affitto dalla città di X. Quando il suo co-affittuario ha potuto acquisire un'azienda propria dal 1° gennaio 2006, è sorta la necessità di finanziare il pagamento del capitale proprio al partner e gli investimenti in un impianto di foraggio più razionale per un importo di circa 600.000 franchi. Per finanziare in parte questo, D. voleva attingere ai mezzi del 2° pilastro, che ammontavano a fine dicembre 2005 a 321.573 franchi. Pertanto, ha disdetto le sue assicurazioni di rischio e il piano di risparmio presso l'istituto di previdenza professionale, la fondazione di previdenza dell'agricoltura svizzera, con effetto al 31 dicembre 2005 e ha richiesto il pagamento in contanti dei fondi accumulati. L'istituto di previdenza ha rifiutato, in quanto a seguito della revisione della LPP il pagamento in contanti del capitale di vecchiaia ai lavoratori autonomi non è più consentito.

Legge

Il Tribunale federale è giunto alla conclusione che il ricorrente ha diritto a richiedere il pagamento in contanti del suo capitale di vecchiaia accumulato. Ciò risulta da un'interpretazione storica e sistematica dell'art. 4 cpv. 4 LPP. Sebbene il testo di questa disposizione preveda che i contributi e i versamenti effettuati dai lavoratori autonomi debbano essere destinati in modo permanente alla previdenza professionale, dai lavori preparatori della legge risulta chiaramente che il legislatore voleva prevedere delle eccezioni per gli investimenti aziendali. Anzi, il Consiglio federale aveva pianificato una corrispondente disposizione regolamentare (art. 32a OPP 2) che avrebbe dovuto disciplinare il prelievo anticipato della prestazione di uscita per investimenti. Anche da un punto di vista sistematico, sarebbe contraddittorio se i lavoratori autonomi potessero prelevare in contanti il capitale di libero passaggio accumulato…