Art. 30e LPP

Garanzia dello scopo di previdenza

1 L’assicurato o i suoi eredi possono alienare la proprietà dell’abitazione soltanto alle condizioni previste dall’articolo 30d. È considerata alienazione anche il conferimento di diritti che equivalgono economicamente ad un’alienazione. Per contro non è considerato alienazione il trasferimento di proprietà dell’abitazione ad un beneficiario ai sensi del diritto di previdenza. Quest’ultimo soggiace alla stessa restrizione del diritto d’alienazione dell’assicurato.
2 La restrizione del diritto d’alienazione di cui al cpv. 1 dev’essere menzionata nel registro fondiario. L’istituto di previdenza è tenuto a richiedere la menzione nel registro fondiario al momento del prelievo anticipato o della realizzazione del pegno che grava l’avere di previdenza.
3 La menzione può essere cancellata:
  1. a. alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia;
  2. b. in seguito al verificarsi di un altro caso di previdenza;
  3. c. in caso di pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio;
  4. d. se è dimostrato che l’importo investito nella proprietà dell’abitazione è stato trasferito secondo l’articolo 30d all’istituto di previdenza dell’assicurato o ad un istituto di libero passaggio.
4 Se utilizza il prelievo anticipato per acquistare quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione d’abitazioni o partecipazioni analoghe, l’assicurato deve depositarle affinché sia garantito lo scopo di previdenza.
5 L’assicurato domiciliato all’estero deve dimostrare, prima del prelievo anticipato o della costituzione in pegno dell’avere di previdenza, che utilizza i fondi della previdenza professionale per la proprietà della sua abitazione.
6 L’obbligo e il diritto di rimborso sussistono fino alla nascita del diritto regolamentare alle prestazioni per la vecchiaia, fino al verificarsi di un altro caso di previdenza o al pagamento in contanti.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 122 CC: Del prelievo anticipato per un'abitazione in caso di divorzio dopo la vendita o la realizzazione dell'immobile
    · 16/08/2006 · 13 citazioni Riassunto
  2. 2
    Pignoramento di un fondo acquistato in parte con averi della previdenza professionale (art. 30c LPP e art. 30e LPP; art. 92 cpv. 1 n. 10 LEF)
    · 27/05/1998 · 9 citazioni Riassunto
  3. 3
    Art. 135 OG: Transazione sulla ripartizione della prestazione di uscita in caso di divorzio
    · 16/08/2006 · 5 citazioni Riassunto
  4. 4
    Tuttavia, il prelievo anticipato del coniuge avente diritto a una compensazione non può essere dato a titolo di prestazione di uscita poiché continua ad essere investito nell'abitazione e non si trova nella sostanza del…
    · 24/11/2009 · 4 citazioni Riassunto
  5. 5
    · 16/11/2011 · 2 citazioni
  6. 6
    Costituzione in pegno degli averi di previdenza professionale per la proprietà di un'abitazione ad uso proprio
    · 25/11/2010 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Ergänzungsleistungen AHV
    VSBES.2023.94
    · 08/03/2023 · 1 citazioni de
  • Previdenza professionale
    · 16/10/2012 · 1 citazioni de
  • Previdenza professionale
    · 16/11/2011 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.