Fatti
L'Ufficio federale del registro di commercio ha comunicato al Tribunale federale che in numerosi casi le comunicazioni al responsabile del registro di commercio prescritte per legge nelle procedure fallimentari vengono omesse o effettuate con notevole ritardo. Il Tribunale federale desidera pertanto richiamare l'attenzione delle autorità competenti sulle disposizioni vigenti. In particolare, il tribunale fallimentare è obbligato a comunicare al responsabile del registro di commercio l'apertura del fallimento (art. 176, 189, 194 LEF), la chiusura del fallimento (art. 268 LEF) e la revoca del fallimento (art. 195 LEF) nonché la sospensione della liquidazione di un'eredità ai sensi dell'art. 196 LEF. Tali comunicazioni sono necessarie solo se il debitore è o era iscritto nel registro di commercio. Inoltre, l'ufficio fallimentare deve notificare al responsabile del registro di commercio la nomina di un amministratore straordinario del fallimento da parte dell'assemblea dei creditori (art. 237 cpv. 2 LEF). Se il fallimento viene sospeso per mancanza di attivo (art. 230 cpv. 1 LEF), l'ufficio fallimentare deve comunicare la chiusura del fallimento al responsabile del registro di commercio non appena scaduto il termine per la garanzia delle spese procedurali. Se il tribunale fallimentare emette una decisione formale di chiusura ai sensi dell'art. 230 cpv. 2…Comunicazioni al responsabile del registro di commercio nelle procedure fallimentari
81 III 129
Diritto dell'esecuzione e fallimento