Art. 268 LEF
1 Ultimata la ripartizione, l’amministrazione presenta una relazione finale al giudice del fallimento.
2 Quando il giudice ritenga esaurita la procedura di fallimento, ne pronuncia la chiusura.
3 Ove abbia a fare osservazioni sulla gestione dell’amministrazione, ne informa l’autorità di vigilanza.
4 L’ufficio pubblica la chiusura del fallimento.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Sospensione della procedura di fallimento per mancanza di attivi; concorso fra una richiesta, fondata sull'art. 230 cpv. 4 LEF, di riattivazione di un'esecuzione in via di realizzazione del pegno cessata a causa della d…6 citazioni
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2Insinuazioni tardive5 citazioni
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3Cancellazione della società fallita nel registro di commercio/cessione di pretese secondo l'art. 260 LEF3 citazioni
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4Comunicazioni all'ufficiale del registro di commercio nella procedura di fallimento.1 citazioni
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5Trattato dell'11 maggio 1834 con il Regno di Baviera sulla parità di trattamento dei reciproci cittadini nei casi di fallimento; chiusura del fallimento e decisione di cessione secondo l'art. 260 LEF; legittimazione del…0 citazioni
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6Azione di contestazione della graduatoria e modifica unilaterale della graduatoria (art. 65 RUF)0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Chiusura del fallimento14 citazioni
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Chiusura della procedura fallimentare7 citazioni
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Anordnung des summarischen Konkursverfahrens5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.