Fatti
La Cassa pensione delle aziende elettriche svizzere (PKE), una cooperativa ai sensi degli art. 828 e segg. CO, annoverava tra i suoi membri i Servizi Industriali del Comune di Sion (i Servizi Industriali) dal 1922. I Servizi Industriali hanno dichiarato il loro recesso dalla PKE al 31 marzo 1985, il che ha comportato il versamento del 90% della riserva matematica, ossia 15'985'969 franchi, conformemente all'art. 30 cpv. 7 dello statuto della PKE. I Servizi Industriali hanno successivamente depositato un'azione presso il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo contro la PKE, chiedendo il pagamento del 10% rimanente della riserva matematica. Il Tribunale delle assicurazioni ha accolto la domanda.Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ritiene che la limitazione statutaria del credito di recesso al 90% della riserva matematica sia ammissibile e non renda il diritto di recesso eccessivamente oneroso ai sensi dell'art. 842 cpv. 3 CO. Finché non è decisa la liquidazione della cooperativa, ogni cooperatore ha il diritto di recedere liberamente (art. 842 cpv. 1 CO). Lo statuto può prevedere che il cooperatore recedente sia tenuto a pagare un'indennità di recesso ragionevole se, tenuto conto delle circostanze, il recesso causa un danno rilevante alla cooperativa o ne mette in pericolo l'esistenza (art. 842 cpv. 2 CO). Tuttavia, un divieto permanente o un ostacolo eccessivo al diritto di recesso previsto dallo statuto o da un contratto sono nulli (art. 842 cpv. 3 CO).
Ai sensi dell'art. 864 CO, lo statuto determina se e quali pretese sul patrimonio della cooperativa spettano ai cooperatori recedenti o ai loro eredi. Tali pretese sono calcolate sulla base dell'attivo netto contabile al momento del recesso, escluse le riserve (art. 864 cpv. 1 CO). Lo statuto può accordare al recedente…