Art. 842 CO

1 Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.
2 Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un’equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.
3 Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 842 cpv. 3 e art. 864 CO: Recesso collettivo da parte del datore di lavoro da un'istituzione di previdenza del personale avente forma di cooperativa
    · 20/10/1989 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto delle società cooperative
    · 19/03/1963 · 2 citazioni
  3. 3
    Società cooperativa, recesso di un socio mediante dimissioni
    · 16/10/2012 · 0 citazioni
  4. 4
    Diritto dei soci uscenti a un indennizzo (art. 864 cpv. 1 CO)
    · 30/05/2001 · 0 citazioni

Ultime sentenze del TF

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