Art. 842 CO
1 Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.
2 Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un’equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.
3 Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Art. 842 cpv. 3 e art. 864 CO: Recesso collettivo da parte del datore di lavoro da un'istituzione di previdenza del personale avente forma di cooperativa3 citazioni
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2Diritto delle società cooperative2 citazioni
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3Società cooperativa, recesso di un socio mediante dimissioni0 citazioni
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4Diritto dei soci uscenti a un indennizzo (art. 864 cpv. 1 CO)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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