Fatti

Il Tribunale cantonale del Canton Zurigo ha riconosciuto X. colpevole di costrizione sessuale ripetuta ai sensi dell'art. 189 cpv. 1 CP nonché di violenza carnale ai sensi dell'art. 190 cpv. 1 CP. X. ha presentato un ricorso di nullità federale chiedendo l'annullamento della sentenza e il rinvio del caso per un nuovo giudizio. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Legge

Secondo l'art. 189 cpv. 1 CP, è punito per costrizione sessuale chi costringe una persona a subire un atto analogo all'atto sessuale o un altro atto di natura sessuale. Il ricorrente ha sostenuto di non aver costretto l'intimata a subire, ma a compiere atti sessuali, il che non è coperto dal testo dell'art. 189 cpv. 1 CP.

Il Tribunale federale ha constatato che il testo dell'art. 189 cpv. 1 CP esprime solo in modo incompleto il senso e lo scopo della norma penale, che è di proteggere il diritto all'autodeterminazione sessuale. La costrizione all'esecuzione di un atto sessuale lede il diritto all'autodeterminazione sessuale altrettanto quanto la costrizione a subirlo. Una limitazione dell'ambito di applicazione del reato alla sola costrizione a…