Fatti
L'8 novembre 1979, il matrimonio di Rudolf J. e Liselotte D. è stato divorziato dal tribunale distrettuale di Zurigo. Nell'accordo approvato dal tribunale, il marito si è impegnato a versare alla moglie una rendita mensile a vita di 1'100 CHF, che doveva essere aumentata di 200 CHF ogni volta che un pagamento per il mantenimento dei figli cessava. È stata concordata una riduzione della rendita della moglie a un quinto del reddito netto del richiedente al momento del pensionamento del richiedente. La rendita era indicizzata. Il 2 marzo 1989, Rudolf J. ha intentato un'azione davanti al tribunale distrettuale di Bülach contro Liselotte D. per modificare la sentenza di divorzio e chiedere la soppressione della rendita. Con decisione del 7 settembre 1989, il tribunale distrettuale ha parzialmente accolto la domanda e ridotto la rendita della metà. Su ricorso di Liselotte D., il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo, con sentenza del 20 giugno 1990, ha annullato questa decisione e respinto la domanda.Legge
1. La riduzione di una rendita destinata a compensare la perdita del diritto agli alimenti, ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC, a causa del miglioramento della situazione economica del beneficiario è possibile anche quando il divorzio è stato pronunciato prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale. 2. La causa del miglioramento della situazione economica del beneficiario è irrilevante per la questione della riduzione. 3. Un…