Art. 173 CC
Prestazioni pecuniarie
1 Ad istanza di un coniuge, il giudice stabilisce i contributi pecuniari per il mantenimento della famiglia.
2 Parimenti, ad istanza di uno dei coniugi, stabilisce la somma destinata a quello che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa.
3 Le prestazioni possono essere pretese per il futuro e per l’anno precedente l’istanza.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Attribuzione retroattiva di contributi per il mantenimento in una causa di divorzio47 citazioni
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2Rigetto definitivo dell'opposizione; imputazione retroattiva di contributi di mantenimento31 citazioni
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3Misure relative all'organizzazione della vita separata29 citazioni
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4Misure provvisionali per la durata del processo di divorzio (art. 145 CC)18 citazioni
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5Esecuzione forzata tra coniugi10 citazioni
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6Esecuzione forzata tra coniugi (art. 173 segg7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Art. 9 BV (Eheschutz)14 citazioni
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Obergericht / Zivilgericht / 5. Zivilkammer — ZSU.2023.1856 citazioniZSU.2023.185· 18/10/2023 · 6 citazioni de
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6 citazioni22/09/2004 · 6 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.