Fatti

In un procedimento di divorzio, il tribunale ha ordinato la separazione personale dei coniugi per la durata di un anno, ha condannato il marito a versare una pensione alimentare mensile alla moglie e le ha assegnato un'indennità di procedura. La moglie ha successivamente intrapreso un'esecuzione per recuperare tale indennità di procedura non pagata. Il marito si è opposto a tale esecuzione, invocando il divieto di esecuzione forzata tra coniugi previsto dall'art. 173 CC.

Le autorità di vigilanza hanno annullato il precetto esecutivo, ritenendo che l'indennità di procedura non costituisse un "sussidio" ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 CC, eccezione al divieto di esecuzione forzata tra coniugi. La moglie ha fatto ricorso contro questa decisione.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che l'indennità di procedura assegnata a un coniuge nei confronti dell'altro, sia nell'ambito di un procedimento di divorzio (art. 145 CC), di protezione dell'unione coniugale (art. 170 CC) o di separazione personale, debba essere considerata un "sussidio" ai sensi dell'art. 176 cpv. 2 CC e quindi esclusa dal divieto di esecuzione forzata tra coniugi.

Infatti, lo scopo di tale divieto, che è di preservare la pace coniugale, non si applica più quando i…