Fatti
In un procedimento di divorzio pendente tra i coniugi L., la moglie ha chiesto al presidente del tribunale distrettuale di Plessur l'adozione di misure provvisorie, chiedendo in particolare il pagamento retroattivo di un assegno di mantenimento a decorrere da agosto 1987. Il presidente del tribunale ha respinto questa richiesta di retroattività, ritenendo che secondo la prassi vigente, gli assegni di mantenimento potessero essere concessi solo a decorrere dall'inizio del mese della domanda, ovvero giugno 1988. La moglie ha quindi presentato un ricorso contro questa decisione, che è stato respinto dalla commissione distrettuale di Plessur.Legge
Il Tribunale federale ritiene che la possibilità prevista dall'art. 173 cpv. 3 CC di concedere assegni di mantenimento in modo retroattivo fino a un anno prima della presentazione della domanda debba applicarsi per analogia anche nell'ambito dell'art. 176 CC relativo alla separazione personale, nonché per le misure provvisorie ordinate ai sensi dell'art. 145 cpv. 2 CC. Infatti, non vi è alcun valido motivo per trattare diversamente queste situazioni, dal momento che il matrimonio sussiste in entrambi i casi e può esservi un interesse a tentare una conciliazione amichevole.
Pertanto, il giudice delle misure provvisorie, come il giudice del procedimento di divorzio, può…