Fatti
Il 21 luglio 2008, A.A. ha concluso un contratto di prestito di 2 milioni di euro con la Banca C. Il 7 novembre 2008, la banca ha confermato ad A.A. che accettava di rinunciare alla garanzia ipotecaria di primo grado sulla casa situata in Francia. Il 16 novembre 2010, la banca ha dichiarato il prestito esigibile in via anticipata. L'11 luglio 2016, la banca ha richiesto un'esecuzione forzata contro A.A. Il 2 settembre 2016, l'Ufficio esecuzioni ha notificato ad A.A. un precetto esecutivo, al quale A.A. e sua moglie B.B. hanno fatto opposizione totale. La banca ha quindi depositato una richiesta di revoca provvisoria delle opposizioni.Legge
Secondo il Tribunale federale, spetta all'esecutato rendere semplicemente verosimile il contenuto del diritto straniero applicabile ai suoi mezzi di liberazione, in questo caso il diritto francese. Il giudice dell'esecuzione deve quindi procedere a un esame sommario della fondatezza giuridica di tali mezzi. Nel caso di specie, gli esecutati non hanno reso verosimile davanti all'istanza cantonale il contenuto…