Fatti
Questa decisione riguarda una controversia tra D. e l'Ufficio AI del Cantone di Argovia e il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Argovia. La questione principale è se l'art. 85bis del Regolamento sull'assicurazione invalidità (RAI) si applichi anche al pagamento retroattivo di indennità giornaliere, oltre al pagamento retroattivo di rendite.
Il Tribunale federale ha esaminato in dettaglio i vari elementi interpretativi (testo di legge, storia, sistematica, scopo e significato della norma) ed è giunto alla conclusione che l'art. 85bis RAI si applica per analogia alle indennità giornaliere versate retroattivamente, oltre alle rendite. Pertanto, il pagamento delle indennità giornaliere a terzi, in compensazione degli anticipi concessi da un ente di assistenza sociale, è ammissibile, eventualmente anche senza il consenso del beneficiario della prestazione.
Legge
In primo luogo, il Tribunale federale constata che il testo dell'art. 85bis RAI sembra a prima vista riguardare solo il pagamento retroattivo di rendite. Tuttavia, un'interpretazione più approfondita che tenga conto degli altri elementi interpretativi (storia, sistematica, scopo e significato) conduce a una conclusione diversa.
Dal punto di vista storico, i lavori parlamentari durante l'introduzione dell'art. 50 cpv. 2 della Legge sull'assicurazione invalidità (LAI) mostrano che il legislatore intendeva consentire il pagamento retroattivo a terzi non solo per le rendite, ma anche per altre prestazioni come le indennità giornaliere. Ciò si spiega con la volontà di rimediare alla situazione problematica creata dalla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni nell'ATF 118 V 88, che aveva limitato le possibilità di pagamento a terzi che avevano concesso anticipi.
Dal punto di vista sistematico, il fatto che l'art. 85bis RAI sia collocato sotto il titolo "Disposizioni comuni" piuttosto che sotto quello delle "Rendite e…