Fatti

Il 7 dicembre 1982, Damian J., nato il 16 maggio 1921 e assicurato obbligatoriamente presso la Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA), ha subito un grave incidente stradale come pedone. Ha riportato gravi lesioni che hanno richiesto un ricovero ospedaliero di cinque mesi e diversi soggiorni presso il centro di trattamento post-ospedaliero della SUVA a Bellikon. A partire dal 27 febbraio 1984, è stato dichiarato in grado di lavorare per quanto possibile, ma non ha più ripreso un'attività lucrativa. Con decisione del 4 giugno 1984, la SUVA ha assegnato all'assicurato, a decorrere dal 1° marzo 1984, una rendita d'invalidità per un'incapacità di guadagno del 33 1/3% nonché un'indennità per menomazione dell'integrità del 25%. Ha confermato tale decisione nella sua decisione su opposizione del 9 agosto 1984. L'assicurato ha fatto ricorso contro questa decisione, chiedendo che gli venga assegnata una rendita per un'incapacità di guadagno di almeno il 60%, invocando in particolare l'illegalità dell'art. 28 cpv. 4 OAINF. Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone di Zurigo ha respinto il ricorso con decisione del 5 febbraio 1985. L'assicurato ha presentato un ricorso di diritto amministrativo per far valere nuovamente le sue conclusioni di prima istanza.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 28 cpv. 4 OAINF, che prevede che il grado d'invalidità debba essere fissato in base al reddito ipotetico che otterrebbe un assicurato di età media nel caso in cui l'assicurato non…