Fatti
M.T. e Ö.T. si sono sposati il 4 luglio 1997 a Zurigo. M.T. afferma di aver contratto questo matrimonio solo per finanziare la sua tossicodipendenza con i 30'000 franchi promessi da Ö.T., l'importo più alto offerto da diversi pretendenti. Il matrimonio non sarebbe mai stato vissuto e Ö.T. avrebbe concluso questo matrimonio al fine di ottenere un permesso di soggiorno. Ö.T. contesta questa versione e afferma di essersi separato dalla moglie solo alla fine del 1998 e di amarla ancora. M.T. ha presentato una domanda di divorzio il 31 maggio 1999, in subordine di nullità del matrimonio. Il tribunale distrettuale di Zurigo ha respinto la domanda di divorzio basata sull'art. 115 CC, anche se le affermazioni di M.T. si fossero rivelate esatte. Su appello di M.T., il Tribunale superiore del Cantone di Zurigo ha respinto sia la domanda di nullità che la domanda di divorzio. M.T. propone un ricorso di riforma per ottenere il divorzio dal suo matrimonio con Ö.T. e la regolamentazione delle conseguenze accessorie.Legge
Il Tribunale federale ritiene che l'art. 114 CC, che consente il divorzio dopo 4 anni di separazione, possa applicarsi anche a un matrimonio fittizio. Il legislatore ha infatti voluto che questo tipo di matrimonio possa essere sciolto per divorzio. Tuttavia, l'art. 115 CC, che prevede il divorzio per grave motivo, non può essere invocato dal coniuge che ha egli stesso creato le circostanze che rendono insopportabile il mantenimento del matrimonio. Nel caso di specie, anche se le affermazioni…