Fatti
Il ricorrente X. è stato condannato dal Tribunale distrettuale di Dielsdorf per frode fiscale continuata, consumata e tentata, in relazione alle imposte cantonali, comunali e federali dirette. Successivamente, la Direzione delle finanze del Cantone di Zurigo ha avviato un procedimento di imposizione e sanzione fiscale nei confronti di X. per evasione fiscale per gli anni fiscali 1982 e 1983. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo ha imposto a X. un'imposta di sanzione per evasione fiscale, nonostante fosse già stato punito per frode fiscale. X. ha presentato un ricorso di diritto pubblico sostenendo che la punizione per evasione fiscale violi il principio "ne bis in idem".Legge
Il Tribunale federale afferma che tra i reati di frode fiscale ed evasione fiscale sussiste una concorrenza ideale. La frode fiscale non copre interamente l'illiceità dell'evasione fiscale, poiché per la frode fiscale è sufficiente l'intenzione di evadere, senza che sia necessario il verificarsi dell'evento, ovvero l'evasione fiscale. Inoltre, le leggi fiscali prevedono regolarmente la punizione per evasione fiscale anche in caso di frode fiscale. Pertanto, il ricorrente può essere punito sia per frode fiscale che per evasione fiscale, senza violare il principio "ne bis in…