Art. 16 OG
Conferenza dei presidenti
1 La Conferenza dei presidenti consta dei presidenti delle corti. Si costituisce autonomamente.
2 La Conferenza dei presidenti è competente per:
- a. emanare istruzioni e regole uniformi per la stesura delle sentenze;
- b. coordinare la giurisprudenza delle corti; rimane salvo l’articolo 23;
- c. esprimersi sui progetti di atti normativi sottoposti a procedura di consultazione.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali (art. 84 cpv. 1 lett. c OG)3 citazioni
-
2Protezione dall'arbitrio, diniego di un permesso di dimora, ricevibilità di un ricorso di diritto pubblico3 citazioni
-
3Art. 4 Cost., art. 65 segg3 citazioni
-
4DF del 23 marzo 1961/21 marzo 1973 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero (DAFE) 1. Ove un fondo sia stato acquistato prima dell'entrata in vigore della "lex Furgler" (1o febbraio 1974) ma l'azione di cui…3 citazioni
-
5Ricorso per riforma2 citazioni
-
6Indennizzo del difensore d'ufficio; cambiamento di giurisprudenza1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Art. 9 und Art. 27 BV (Änderung des Anwaltstarifs), Staatsrechtliche1 citazioni
-
Art. 9 BV (Dienstbarkeit)1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.