Fatti

A., nato nel 1965, e la sig.ra A., nata nel 1962, si sono sposati il 23 giugno 1988 a Carouge. Hanno adottato il regime della separazione dei beni mediante contratto matrimoniale. Nel 1991, la sig.ra A. ha acquistato un bene immobiliare che costituisce l'abitazione familiare. Il marito ha affermato di aver dedicato numerose ore alla predisposizione di piani e ai lavori di ristrutturazione di tale bene, nonché di avervi provveduto al finanziamento. Egli intendeva inoltre partecipare alla plusvalenza acquisita dall'immobile. Con sentenza del 15 aprile 2010, il tribunale ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio. Con decisione del 17 giugno 2011, la Corte di giustizia del Cantone di Ginevra ha condannato la moglie a versare al marito una somma di 40'000 fr. con interessi al 5% a decorrere dal 18 giugno 2008 a titolo di equa indennità ai sensi dell'art. 165 cpv. 2 CC.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato dal marito contro tale decisione. Ha ritenuto che soltanto gli investimenti di 105'324 fr. effettuati dal ricorrente a favore del bene immobiliare, di proprietà della moglie, dovessero essere presi in considerazione in applicazione dell'art. 165 cpv. 2 CC. La corte cantonale ha ritenuto che tali spese, avendo consentito non solo la manutenzione dell'abitazione familiare ma anche il suo miglioramento e la sua sistemazione, dovessero essere considerate come contributi al mantenimento della famiglia in senso lato. Essa ha inoltre rilevato che il ricorrente non disponeva di alcun patrimonio, che gli investimenti avevano manifestamente contribuito alla plusvalenza acquisita dall'immobile, la quale beneficiava unicamente alla moglie, e che il ricorrente non aveva tratto molto vantaggio da alcuni degli interventi di sistemazione. La giurisdizione ne ha dedotto che il contributo di 105'324 fr. dovesse…