Fatti

Il padre spagnolo G. ha riconosciuto il figlio T. nato il 1° gennaio 1978 dalla Sig.ra M.R. Un'autorità tutoria ha ordinato il 9 maggio 1978, con il consenso della madre, una curatela sul figlio secondo l'art. 308 CC. Il 28 settembre 1979, la madre si è risposata e T. vive con lei e il suo patrigno. Il 20 agosto 1979, G. ha chiesto all'autorità tutoria di aiutarlo a far rispettare il suo diritto di visita, che gli era stato negato da 8 mesi. Il 27 novembre 1979, l'autorità tutoria ha deciso di revocargli il diritto di visita. G. ha fatto ricorso contro questa decisione, senza successo presso il prefetto e poi presso il Consiglio di Stato del Cantone di Berna. Ha quindi presentato un ricorso di riforma al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha ritenuto che il diritto dei genitori a relazioni personali con il loro figlio minorenne (art. 273 CC) non ha natura patrimoniale. Ora, secondo l'art. 44 OG, il ricorso di riforma al Tribunale federale è ammesso in materia civile solo per le controversie di diritto civile. Le decisioni dell'autorità tutoria sul diritto di visita rientrano nella giurisdizione volontaria e non costituiscono una controversia di diritto civile ai sensi dell'art. 44 OG. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che il ricorso di riforma non fosse ammissibile in questo caso.

Il Tribunale federale ha rilevato che il diritto di visita mira principalmente all'interesse del minore e non a quello dei genitori. L'autorità tutoria ha il compito di vigilare…