Fatti

Questa decisione riguarda un ricorso della Cassa nazionale svizzera di assicurazione contro gli infortuni (SUVA) contro una sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna. La questione centrale è se sia stabilito il nesso causale adeguato tra l'infortunio avvenuto il 19 aprile 1991 e il successivo sviluppo psichico dell'assicurato, in relazione al diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni.

La SUVA ritiene che i criteri di adeguatezza debbano essere gli stessi per l'esame del diritto a una rendita d'invalidità e per quello del diritto alle spese di trattamento. Il tribunale cantonale ritiene invece che sia giustificato applicare un criterio più flessibile per l'esame del nesso causale adeguato per quanto riguarda le prestazioni temporanee e limitate nel tempo, rispetto alle prestazioni durature come la rendita d'invalidità.

Legge

Il Tribunale federale ritiene che il concetto di causalità adeguata sia identico in tutti i settori giuridici, ma che le condizioni legali di responsabilità siano diverse. Ciò implica necessariamente che il principio della causalità adeguata sia applicato in modo diverso, in particolare nel diritto dell'assicurazione sociale contro gli infortuni, dove l'adeguatezza svolge un ruolo di limitazione della responsabilità dell'assicuratore per gli infortuni che danno o non danno diritto a prestazioni.

Pertanto, la possibilità di differenziare l'esame dell'adeguatezza in base al tipo di prestazione in questione non è giustificata. Che la questione riguardi il diritto a prestazioni temporanee o durature, devono…