Fatti

In questo caso si trattava della fondazione di previdenza del personale della società X. AG, classificata come fondo di previdenza aziendale. L'autorità di vigilanza ha constatato che la fondazione aveva concesso un prestito all'azienda datrice di lavoro e finanziato i contributi del datore di lavoro con i suoi fondi liberi. Il Tribunale amministrativo federale e successivamente il Tribunale federale hanno confermato che la fondazione non era autorizzata a farlo, poiché il patrimonio della fondazione non era finanziato esclusivamente dal datore di lavoro e non era stata costituita una riserva separata per i contributi del datore di lavoro. Inoltre, la fondazione ha ampiamente superato i limiti di investimento legali per i prestiti al datore di lavoro, il che era anch'esso illegale. Il Tribunale federale ha quindi respinto il ricorso della fondazione e confermato l'obbligo di rimborso nei confronti del datore di lavoro.

Legge

Il Tribunale federale ha affermato che, sebbene i fondi di previdenza aziendali non siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 89bis cpv. 6 CC, i criteri ivi contenuti non possono essere applicati in modo rigoroso. Invece, le disposizioni della LPP relative al revisore, alla vigilanza, alla giurisdizione e alla gestione patrimoniale devono essere applicate per analogia.

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, si applica il fatto che i limiti di investimento di cui all'art. 57 OPP 2 valgono anche per i fondi di previdenza aziendali. Un'interpretazione più generosa…