Fatti

X. (la richiedente) e Y. (il convenuto) si sono sposati il 29 ottobre 2004. Il loro matrimonio, rimasto senza figli, è stato sciolto con sentenza del 19 giugno 2009. Nel procedimento di divorzio, la questione della ripartizione della previdenza professionale era contestata. Il Tribunale cantonale ha accordato alla richiedente un'indennità di 20'000 CHF a titolo di ripartizione della previdenza, il che quest'ultima ha contestato davanti al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale ha giudicato che il Tribunale cantonale aveva fatto un'applicazione erronea dell'art. 124 CC relativo all'indennità equa in caso di previdenza professionale. Infatti, non disponendo la richiedente stessa di una previdenza professionale, il caso di previdenza non era realizzato nei suoi confronti. Di conseguenza, la ripartizione doveva essere effettuata conformemente all'art. 122 cpv. 1 CC, che prevede la ripartizione per metà degli averi di previdenza acquisiti durante il matrimonio.

Il Tribunale federale ha quindi esaminato se le condizioni dell'art. 123 cpv. 2 CC che permettono di rifiutare tutto o parte della ripartizione a causa del suo carattere manifestamente iniquo fossero soddisfatte. Ha ritenuto che non fosse il caso nella fattispecie, la situazione economica delle parti non giustificando tale misura.

Infine, il Tribunale federale ha escluso che la ripartizione potesse essere…