Art. 5 LPP
Disposizioni comuni
1 La presente legge s’applica soltanto alle persone assicurate presso l’assicurazione federale per la vecchiaia e per i superstiti (AVS).
2 Essa s’applica agli istituti di previdenza registrati ai sensi dell’articolo 48. Gli articoli 56 cpv. 1 lettere c, d e i e 59 cpv. 2, come pure le disposizioni relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 2 e 2bis, 65c, 65d cpv. 1, 2 e 3 lett. a, secondo periodo, e b, 65e, 67, 71 e 72a–72g) si applicano anche agli istituti di previdenza non registrati soggetti alla legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio (LFLP).
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prestazioni di vecchiaia10 citazioni
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2Allegato II ALC; art. 18, 45 TFUE; regolamento (CEE) n.1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971; art. 7 regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all…7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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34 citazioni
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24 citazioni
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21 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.