Fatti

T. si è annunciato alla Cassa cantonale vodese di compensazione AVS (CCVC) nel dicembre 2008 come negoziante indipendente di materie prime. La CCVC aveva inizialmente riconosciuto a T. lo status di persona dipendente il cui datore di lavoro non era soggetto a contributi. T. ha contestato questa decisione davanti al Tribunale cantonale del Cantone di Vaud, Corte delle assicurazioni sociali, concludendo per il riconoscimento del suo status di lavoratore autonomo. Le parti hanno infine concluso una transazione con la quale la CCVC ha riconosciuto lo status di lavoratore autonomo di T. per gli anni 2008-2011. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha fatto ricorso contro questa sentenza che ha sancito la transazione.

Legge

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso dell'UFAS. Ha ritenuto che la transazione relativa allo status di contribuente all'AVS fosse conforme all'art. 50 LPGA. Sebbene lo status di contribuente consenta di fissare il contributo dovuto, questi due elementi non si confondono. La determinazione dello status lascia alle autorità un ampio margine di valutazione, a differenza della fissazione del contributo che è disciplinata da norme legali molto rigorose. La natura giudiziaria della transazione esclude inoltre…