Fatti
La defunta P. era assicurata presso la CSS Assicurazione, in particolare per le cure infermieristiche obbligatorie. Ha soggiornato nel reparto di cura della residenza per anziani X a partire dal 16 dicembre 1996 a causa del suo bisogno di assistenza. La CSS Assicurazione ha assunto un contributo giornaliero di 40 franchi a partire dal 1° gennaio 1997. Il marito dell'assicurata, D., ha chiesto il rimborso dei costi di 61'794.30 franchi per le prestazioni fatturate dall'istituto medico-sociale dal 1° gennaio al 31 luglio 1997. La CSS Assicurazione ha sostenuto che doveva assumere solo la tariffa giornaliera forfettaria di 40 franchi nonché le prestazioni mediche, le terapie e i medicinali secondo la tariffa. A seguito di un'opposizione parziale, la CSS Assicurazione ha fissato il forfait giornaliero da rimborsare a 70 franchi, dopo che il Consiglio federale aveva confermato nella sostanza la tariffa decisa dal Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo per il 1997 in assenza di una convenzione. D. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo per ottenere il rimborso integrale dei costi di assistenza.Legge
Secondo la giurisprudenza, le parti contraenti hanno un ampio margine di discrezionalità nella fissazione delle tariffe, con il tribunale che interviene solo in modo molto riservato, a meno che l'applicazione di una posizione tariffaria non comporti un vantaggio o uno svantaggio manifestamente illegale di una parte, o se la tariffa non si basa su considerazioni oggettive.
La tariffa fissata dal Consiglio di Stato il 2 ottobre 1996 per il periodo senza convenzione a partire dal 1° gennaio 1997 ha il carattere di una soluzione transitoria, dato che i presupposti determinanti per la fissazione delle tariffe ai sensi dell'art. 50 in combinato disposto con l'art. 49 cpv. 6 LAMal, ovvero la contabilità analitica e le statistiche delle prestazioni dei fornitori di prestazioni, non erano ancora disponibili. Nel fissare questa tariffa, il Consiglio di Stato ha tenuto conto del fatto…