Fatti
In una sentenza del 14 giugno 2013, il Tribunale delle controversie del lavoro del Cantone di Ginevra ha condannato [A.] a versare diversi importi a [B.] in esecuzione di un contratto di lavoro. Il 2 agosto 2014, su richiesta di [B.], l'Ufficio delle esecuzioni del Cantone di Ginevra ha notificato a [A.] un precetto esecutivo. Il 9 febbraio 2015, [B.] ha richiesto la continuazione dell'esecuzione mediante pignoramento, in particolare dei beni di [A.] presso la Banca C. SA. Il 18 agosto 2015, l'Ufficio ha inviato alla Banca un "avviso relativo al pignoramento di un credito (art. 99 LEF)", dichiarando di pignorare i beni della debitrice perseguita. Il 30 settembre 2015, l'Ufficio ha deciso di mantenere questo sequestro provvisorio, ritenendo che i beni bancari non fossero chiaramente destinati a scopi di pubblica utilità che avrebbero comportato l'immunità dall'esecuzione invocata da A. Il 4 febbraio 2016, la Camera di vigilanza degli uffici delle esecuzioni e dei fallimenti del Cantone di Ginevra ha respinto il reclamo di [A.] contro questa decisione. [A.] ha quindi ricorso al Tribunale federale, che ha dichiarato il suo ricorso irricevibile.Legge
Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato d'ufficio la ricevibilità del ricorso. Ha ritenuto che l'avviso del 18 agosto 2015 inviato alla Banca costituisse una misura cautelare provvisoria ai sensi dell'art. 99 LEF, e non un vero e proprio pignoramento. La decisione del 30 settembre 2015…