Fatti
Il ricorrente Attilio Scattareggia aveva presentato un ricorso alla Commissione di ricorso dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità per le persone residenti all'estero il 6 febbraio 1974. Al momento del reclamo per ritardo della procedura legale del 4 aprile 1977, il ricorso non era ancora stato evaso, il che avrebbe costituito una violazione dell'art. 6 della CEDU. La Commissione di ricorso ha confermato la lunga durata del procedimento, ma l'ha giustificata con il pesante carico di lavoro e la carenza di personale. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dovuto valutare se il ritardo costituisse una violazione del principio dello Stato di diritto ai sensi dell'art. 4 della Cost.Legge
Il Tribunale è giunto alla conclusione che vi fosse un ritardo illegittimo del procedimento, poiché le circostanze che hanno portato al prolungamento ingiustificato non erano oggettivamente giustificate. Sebbene la Commissione di ricorso avesse fatto riferimento al pesante carico di lavoro e alla carenza di personale, sarebbero stati necessari tempestivi provvedimenti organizzativi, procedurali o di personale per migliorare la situazione. Il carico di lavoro e la…