Fatti

Nell'ambito di un'operazione immobiliare, la banca Y. ha concesso un prestito a G. e alla società immobiliare X. La banca ha consegnato la somma prestata al notaio T., il cui utilizzo è stato contestato. G. e la SI X. hanno intentato un'azione di pagamento contro la banca Y. e il notaio T. Le parti hanno deciso di limitare, in una prima fase, il procedimento alla questione della responsabilità della banca. Il tribunale cantonale ha ritenuto che la banca non dovesse rispondere del danno che G. e la SI X. affermavano di aver subito, rinviando tuttavia la causa all'autorità di prima istanza per il seguito dell'istruttoria. G. e la SI X. hanno interposto un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro questa sentenza.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità del ricorso. Sebbene in linea di principio una decisione parziale sia considerata una decisione incidentale ai sensi dell'art. 87 OG e quindi non immediatamente impugnabile, il Tribunale federale ammette qui l'ammissibilità del ricorso di diritto pubblico per motivi di economia processuale.

Infatti, la sentenza parziale pone definitivamente fine all'azione intentata contro uno dei litisconsorti (la banca), mentre tale azione avrebbe potuto essere proposta separatamente. Sarebbe difficilmente concepibile esigere dalla banca…