Fatti

La ricorrente A. ha prenotato nell'agosto 1999 presso l'impresa individuale di B. (il convenuto) un "viaggio musicale di 4 giorni sulla Mosella". Durante il trasporto del bagaglio dal treno alla nave, il bagaglio della ricorrente, contenente secondo lei vestiti e gioielli del valore di oltre 100.000 franchi, è stato rubato. La ricorrente ha intentato un'azione di risarcimento danni contro il convenuto.

Legge

La Corte ha ritenuto che la ricorrente avesse commesso una colpa non informando il convenuto del valore particolarmente elevato del contenuto del suo bagaglio. Sebbene il diritto sui viaggi tutto compreso non preveda espressamente tale obbligo di informazione, il principio generale di buona fede impone al creditore di attirare l'attenzione del suo contraente sul valore eccezionale di un oggetto affidato, affinché quest'ultimo possa adottare le opportune misure di precauzione. Questa omissione della ricorrente costituisce una colpa concorrente che, pur non essendo l'unica…