Art. 447 CO
Perdita e distruzione della merce
1 Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l’intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente.
2 Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce.
3 Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all’intero valore.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Responsabilità tra vettori in caso di riconsegna tardiva. 1. La Convenzione del 19 maggio 1956 concernente il contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) prevale sul diritto nazionale (consid. 2). 2.…1 citazioni
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2Art. 25 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 19291 citazioni
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3Responsabilità per la perdita di una valigia affidata all'organizzatore per il trasporto0 citazioni
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4Responsabilità dello spedizioniere. 1. Per le merci perdute durante il trasporto, lo spedizioniere risponde secondo l'art. 447 e segg0 citazioni
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5Contratto di trasporto, responsabilità del vetturale per danno alla merce; art. 448 CO0 citazioni
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6DTF 48_II_2780 citazioni01/01/1922 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni26/11/2003 · 1 citazioni de
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Entscheid Handelsgericht, 06.01.20100 citazioniHG.2008.42· 06/01/2010 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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