Fatti

Nel 1992 e 1993, le banche X. e [Z.] hanno introdotto procedure esecutive per la realizzazione di pegni immobiliari con estensione ai canoni di locazione contro V., per crediti garantiti da pegni gravanti sugli stessi immobili. Nel 1995, la banca [Z.] ha richiesto la vendita degli immobili e chiesto la distribuzione dei canoni di locazione riscossi. L'ufficio esecuzioni ha quindi redatto un prospetto di distribuzione del ricavato degli immobili, il cui avviso di deposito dava atto della distribuzione alla banca [Z.] di un primo acconto corrispondente all'importo totale della procedura esecutiva da essa intrapresa. La banca X. ha contestato questa decisione, ritenendo che il pagamento di acconti dovesse avvenire nel rispetto del rango dei crediti che formano oggetto di una procedura esecutiva per la realizzazione di pegno, il che richiedeva la preventiva redazione di uno stato di collocazione.

Legge

Secondo l'art. 95 cpv. 2 dell'Ordinanza sulla realizzazione forzata degli immobili (RFF), quando più creditori ipotecari procedono contro il debitore per la realizzazione di pegni gravanti sullo stesso immobile, quello tra loro che ha provato che il suo credito è stato riconosciuto dal debitore o accertato con decisione definitiva non può ottenere il pagamento di acconti sui canoni di locazione e di affitto se non con il consenso di tutti gli altri o dopo la redazione di uno stato di collocazione, indipendentemente dallo stadio in cui si trovano le diverse procedure esecutive.

Nel caso di specie, il Tribunale federale ha ritenuto errata l'interpretazione dell'autorità cantonale. Infatti, anche se soltanto i creditori procedenti che hanno provato che il loro credito è stato riconosciuto dal debitore o accertato con decisione definitiva…