Art. 157 LEF
1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.
2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione.
3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all’articolo 219 capoversi 2 e 3.
4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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115 citazioni
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2Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)0 citazioni
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3Pagamento degli interessi sul debito in caso di pignoramento di salario (art. 12 cpv. 2 LEF)0 citazioni
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41. La regola secondo la quale i crediti garantiti con pegno, poziori a quello del creditore istante, devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 126 LEF) ammette un'eccezione quando il locatore rivendica un…0 citazioni
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5DTF 65_III_520 citazioni01/01/1939 · 0 citazioni
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6DTF 43_III_3020 citazioni01/01/1917 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni14/07/2009 · 6 citazioni de
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Haftung aus Art. 5 SchKG5 citazioni
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3 citazioni21/02/2017 · 3 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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