Art. 157 LEF

1 Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione.
2 La somma netta ricavata viene quindi distribuita ai creditori pignoratizi sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione.
3 Se la somma ricavata non basta a soddisfare tutti i creditori, l’ufficiale forma la graduatoria dei creditori e determina i loro riparti, avuto riguardo all’articolo 219 capoversi 2 e 3.
4 Si applicano per analogia gli articoli 147, 148 e 150.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    · 06/06/1996 · 15 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare; ripartizione (art. 157 LEF)
    · 20/03/2003 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Pagamento degli interessi sul debito in caso di pignoramento di salario (art. 12 cpv. 2 LEF)
    · 05/09/1990 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    1. La regola secondo la quale i crediti garantiti con pegno, poziori a quello del creditore istante, devono essere coperti dal prezzo di aggiudicazione (art. 126 LEF) ammette un'eccezione quando il locatore rivendica un…
    · 08/11/1963 · 0 citazioni
  5. 5
    DTF 65_III_52
    01/01/1939 · 0 citazioni
  6. 6
    DTF 43_III_302
    01/01/1917 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.